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Legge 21/05/2004 n. 1281. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005. 2. Il Decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonchè alla formazione dei pubblico giovanile d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il Decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli en- ti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione. 3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione. 4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati. 5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti pre- senti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25. 6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo. 7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239". 3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività," sono soppresse. 3-quinquies. All'articolo 1 della Legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse dì cui all'articolo 3, comma 83, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.". 3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni liricosinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati. 3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti al- le disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dal- la data di entrata in vigore del presente Decreto". All'articolo 3: al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma" . All'articolo 4: dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa dì 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti. organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali"; dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 curo per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente . "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"; dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: "6-bis. All'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa". 6-ter. All'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti: "18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti a) la denominazione b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione d) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari g) le modalità di scioglimento dell'associazione h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni; 18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del- la medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci". 6-quater. All'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati". Nel titolo del Decreto-Legge, le parole. "materiale audiovisivo" sono sostituite dalle seguenti: "opere dell'ingegno". |
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